1. Al fine della tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e allo scopo di promuovere la funzionale crescita e l'innovazione del settore del trasporto locale, il rilascio di licenze e di autorizzazioni per la prestazione di servizi di trasporto pubblico locale innovativo non è soggetto a limitazione numerica. Per trasporto pubblico locale innovativo si intendono i servizi quali uso multiplo, condivisione dei veicoli, trasporto ecologico e trasporto per categorie disagiate.
a) all'elencazione dei servizi offerti e alle relative formule di pagamento e abbonamento;
b) ai livelli minimi del servizio offerto, con particolare riferimento a fasce orarie di prestazione e a frequenza dei trasporti;
c) alle modalità di prenotazione del servizio, di raccolta e di smistamento delle richieste mediante centralini telefonici, rete internet e telefonia mobile;
d) alle modalità di rendicontazione e di fatturazione del servizio;
e) ad ogni altro elemento ritenuto utile per il miglioramento dei livelli qualitativi del servizio.
5. I prestatori del servizio di trasporto pubblico locale innovativo sono tenuti all'osservanza delle prescrizioni adottate dal comune nella carta dei servizi di trasporto pubblico locale innovativo di cui al comma 4 e, nel caso di violazione delle prescrizioni stesse, sono tenuti a corrispondere un indennizzo a favore dei fruitori del servizio, nella misura stabilita dal comune con la medesima carta.
6. L'adozione delle misure di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo costituisce